Qualifica – Attestato di Formazione e/o Partecipazione
sono rilasciati da figure giuridiche che contemplano la Formazione (Associazione, Ente di Formazione, Università Popolari, Ditte individuali) definite di Parte Prima e servono a dichiarare, e dimostrare un determinato e regolare percorso Formativo
Attestazioni di Competenza Professionale
possono essere rilasciati, sulla base di un Attestato emesso da un Ente di Parte Prima, da Enti definiti di Parte Seconda (Associazioni di Categoria e/o Parti Sociali) nel cui Statuto è contemplata la finalità primaria di promuovere e coordinare iniziative volte alla rappresentanza e tutela delle professioni, per valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela dei consumatori nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
L’Art. 7 della legge 4/2013 afferma che, il compito del rilascio della Attestazione di Competenza Professionale spetta alle Associazioni di Categoria, Parti Sociali e agli Organismi di Certificazione.
Essere in possesso di un Attestato di Competenza Professionale non è condizione obbligatoria, ma è un ulteriore incentivo per il consumatore che ha la certezza di affidarsi ad un Operatore che è tenuto all’Aggiornamento Professionale, pena l’annullamento e il ritiro dell’Attestato di Competenza Professionale da parte dell’Associazione di categoria che l’ha erogato.
Il compito delle Associazioni di Categoria Professionale e/o Parti Sociali nei confronti degli Associati, sono:
- – Rilascio Attestazioni di Competenze Professionali.
- – Controllo sull’aggiornamento continuo con la maturazione di crediti formativi (Educazione Continua Professionale)
- – Convenzioni per copertura assicurativa contro i rischi Professionali.
- – Controllo sul rispetto del Codice Deontologico.
- – Fornire un servizio per le procedure di reclamo (sportello del consumatore Art.2. Comma 4 – legge 4/2013).
Certificazioni Competenze Professionali
vengono emesse solo ed esclusivamente da Enti definiti Parte Terza, ossia dagli ODC (Organismi di Certificazione) operanti in conformità della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.
L’ODC (Organismo di Certificazione) verifica, attraverso l’ODV (Organismo di Valutazione) che i Candidati possiedano le caratteristiche di istruzione, esperienza, capacità e formazione idonee a svolgere una determinata mansione e, a seguito di un esame, emette la Certificazione “Bollino di Qualità Professionale”.
Solo gli Organismi di Certificazione Accreditati sono abilitati a fornire dichiarazioni di conformità affidabili, credibili e accettate a livello internazionale.
In Italia l’attività di accreditamento degli Organismi di Certificazione è svolta da ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) unico Organismo Nazionale Autorizzato dallo Stato a svolgere attività di accreditamento, vedi fonti istitutive.
ACCREDIA valuta e accerta la Competenza degli OdC, applicando i più rigorosi standard di verifica del loro comportamento e monitorando continuativamente nel tempo le loro prestazioni.
La Certificazione Competenze Professionali, a differenza della Formazione, Qualificazione e Attestazioni, rilasciate dalle Associazioni e/o Scuole, che, sono documenti assolutamente validi per candidarsi al percorso di Certificazione, non possono sostituire la certificazione delle competenze rilasciata da un organismo terzo; in quanto, le Associazioni ed Enti di Formazione sono parte attiva nel processo di Formazione.
Quando esiste un rapporto diretto tra il Professionista e la sua Associazione, non può essere garantito l’aspetto più importante imposto dalla Norma 17024 agli OdC, ossia l’indipendenza tra chi valuta e chi è valutato!
Una volta acquisita la Certificazione Competenze Professionali, si può dimostrare ai propri Interlocutori che si opera anche in conformità a Standard Internazionali.