Codice Etico Deontologico

CONFASCESA (Confederazione Associazione Sviluppo Competenze Europee Servizi Associati) riafferma la propria missione strategica ponendosi come garante e catalizzatore di un’evoluzione necessaria: la piena Regolamentazione del comparto delle Discipline Olistiche Bio Naturali & Naturopatiche attraverso l’etica, la competenza e l’armonizzazione normativa.

L’Etica come Fondamento della Relazione – In un’epoca di trasformazioni profonde, CONFASCESA promuove l’Etica della Comunicazione e delle Relazioni non come semplice protocollo, ma come condivisione autentica dei saperi. Crediamo fermamente nella creazione di un circuito sinergico dove il confronto tra professionisti e istituzioni diventi il volano per un nuovo impulso allo sviluppo delle Discipline Olistiche Bio Naturali & Naturopatiche, valorizzando l’individuo nella sua interezza.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità e Ambito di Applicazione

Il presente Codice Etico Deontologico definisce i principi, le norme e le regole di condotta a cui devono attenersi i Professionisti Iscritti a CONFASCESA. L’osservanza e Il rispetto delle disposizioni qui contenute sono vincolanti per l’ottenimento e il mantenimento dell’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei servizi (ex Art. 4, Legge 4/2013).

I principi cardine del presente Codice Etico Deontologico adottato da CONFASCESA, è volto a disciplinare l’esercizio dell’attività professionale dei propri iscritti nell’ambito della Naturopatia e delle Discipline Bio Naturali, con l’obiettivo primario di innalzare gli standard qualitativi delle prestazioni e garantire la massima trasparenza verso l’utenza, in piena coerenza con le finalità della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 2 – Dignità e Decoro Professionale

Il Socio Professionista deve operare con onestà e trasparenza. È vietato vantare titoli accademici o professionali non posseduti. Ogni comunicazione esterna deve mirare alla corretta informazione del pubblico, evitando messaggi ingannevoli sulla natura delle prestazioni.

Art. 3 – Autonomia e Responsabilità

Il Socio Professionista opera in piena autonomia professionale, assumendosi la responsabilità diretta dei propri atti. Egli è tenuto a manifestare liberamente il proprio pensiero (Art. 21 Costituzione), nel rispetto dei limiti etici e normativi vigenti.

TITOLO II – RAPPORTI CON L’UTENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE

Art. 4 – Trasparenza e Informativa (Art. 1, comma3, Legge 4/2013)

Il Socio Professionista ha l’obbligo di informare chiaramente l’utente che la propria attività non ha finalità terapeutiche, estetiche o psicoanalitiche di tipo sanitario, ma è volta al benessere psicofisico e al riequilibrio bioenergetico. In ogni comunicazione (carta intestata, sito web, targhe) deve essere citato il riferimento alla Legge 14.01.2013 n. 4.

Art. 5 – Consenso Informato, Privacy e Relazione con l’Utente

Prima di ogni intervento, il Socio Professionista deve ottenere il Consenso Informato scritto in conformità al GDPR (Regolamento UE 2016/679). Tale documento deve specificare:

  1. La natura della consulenza o del trattamento
  2. La durata e il costo della prestazione (Preventivo di massima).
  3. Il diritto dell’utente di interrompere il rapporto in qualsiasi

Art. 6 – Segreto Professionale

Il Socio Professionista è tenuto al segreto professionale su tutto quanto gli viene confidato o di cui viene a conoscenza nell’esercizio della propria attività, salvo i casi previsti per legge o espressa autorizzazione dell’interessato.

Art. 7 – Sportello del Cittadino Consumatore

CONFASCESA garantisce la tutela degli utenti tramite uno Sportello del Cittadino Consumatore (ex Art. 2, comma 4, Legge 4/2013). Il Socio Professionista è obbligato a cooperare con l’Associazione in caso di segnalazioni o reclami presentati dai propri utenti.

Il Socio Professionista riconosce la funzione di garanzia dello Sportello del Cittadino-Consumatore istituito da CONFASCESA. In caso di controversia, il Socio Professionista è tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione tramite gli organi associativi prima di adire le vie legali.

TITOLO III – COMPETENZA E FORMAZIONE

Art. 8 – Formazione Permanente e Aggiornamento

Il Socio Professionista ha l’obbligo di curare la propria preparazione professionale mediante l’aggiornamento costante (Lifelong Learning) nelle materie di competenza, partecipando ai programmi di Formazione Permanente definiti da CONFASCESA per garantire alti standard qualitativi.

L’aggiornamento professionale non è solo un diritto, ma un dovere deontologico. Il Socio Professionista è obbligato a conseguire il numero di crediti formativi (ECP) annui stabiliti dal Regolamento Interno. Il mancato aggiornamento comporta la revoca dell’Attestato di Qualità.

Art. 9 – Limiti di Competenza

Il Socio Professionista deve astenersi dal formulare diagnosi mediche, prescrivere farmaci o suggerire la sospensione di terapie cliniche. Qualsiasi sconfinamento in ambito sanitario costituisce grave illecito deontologico, sanzionabile da parte di CONFASCESA.

TITOLO IV – RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 10 – Collaborazione Interprofessionale

Il Socio Professionista promuove il dialogo con altri professionisti (sanitari e non), operando nel rispetto delle reciproche competenze per il benessere integrale della persona.

Art. 11 – Uso del Nome e del Logo

L’uso del nome e del logo CONFASCESA è riservato esclusivamente ai Soci in regola con l’iscrizione e ne è vietato l’utilizzo per scopi personali estranei alle finalità associative o per ottenere vantaggi indebiti.

TITOLO V – REGIME SANZIONATORIO E PROCEDURA

Art. 12 – Inosservanza e Sanzioni

La violazione delle norme del presente Codice dà luogo all’apertura di un procedimento disciplinare dinanzi al Collegio dei Probiviri. Il procedimento deve garantire:

  • La contestazione scritta dell’addebito.
  • Un termine non inferiore a 30 giorni per la presentazione di memorie
  • L’obbligo di motivazione della decisione

Art. 13 – Tipologia delle Sanzioni

In base alla gravità, si applicano:

  1. Ammonizione: Richiamo verbale o scritto;
  2. Censura: Nota di biasimo formale per mancanze che ledono il prestigio associativo;
  3. Sospensione: Esclusione temporanea (fino a 12 mesi) con ritiro dell’Attestato di Qualità;
  4. Espulsione: definitiva per violazioni gravi dei diritti degli utenti, segnalate attraverso lo Sportello del Cittadino Consumatore, o per reiterate

Art. 14 – Organo Competente e Difesa

Il Collegio dei Probiviri di CONFASCESA è l’organo preposto all’erogazione delle sanzioni, garantendo all’interessato il diritto al contraddittorio e alla difesa. L’ignoranza del Codice non esime dalla responsabilità disciplinare.

NOTE FINALI

Il presente Codice è valido anche al di fuori della pratica professionale se i comportamenti adottati ledono il prestigio della categoria. Può essere modificato dal Consiglio Direttivo Nazionale di CONFASCESA per adeguamenti normativi.